L’assegno di mantenimento, previsto dall’art. 156 del Codice Civile, è una somma di denaro il cui importo viene stabilito in sede di separazione dei coniugi, che ha lo scopo di garantire un sostegno al soggetto economicamente più debole, cui non sia stata addebitata la causa della separazione. Lo stesso è pertanto rivolto specificatamente al coniuge beneficiario e la sua quantificazione ed attribuzione avviene su istanza di parte.
In presenza di prole, invece, sarà il giudice di sua iniziativa ad adottare ogni provvedimento necessario a tutelare gli interessi morali e materiali della stessa, prevedendo l’assegno di mantenimento rivolto ai figli.
L’Assegno di mantenimento nella separazione consensuale e giudiziale
In una separazione consensuale, sono le stesse parti a giungere ad una soluzione concordata sulla gestione dei loro rapporti personali e patrimoniali, stabilendo la misura dell’assegno in favore di uno di loro.
Viceversa, nel caso in cui non si giunga serenamente ed in autonomia ad un accordo, sarà il giudice ad esprimersi in tal senso, una volta esaminate le condizioni economiche di ciascuna parte. Saremo in questo caso in presenza di una c.d. separazione giudiziale.
Ad ogni modo, sorge in capo al coniuge onerato l’obbligo di corrispondere l’assegno al coniuge beneficiario.
In caso i coniugi separati giungano successivamente ad una sentenza di divorzio, in presenza dei presupposti, si procederà all’assegnazione del c.d. assegno di divorzio, così come previsto dalla L. 898/70.
Mutamenti della situazione economica e patrimoniale: riduzione e revoca dell’assegno di mantenimento
Nella misura in cui è attribuito ad uno dei coniugi il diritto a riceverlo, l’assegno di mantenimento viene quantificato sulla base della situazione economica e patrimoniale delle parti, individuata al momento della separazione.
E’ chiaro che tale situazione, con l’evolversi del tempo e delle circostanze, può subire dei mutamenti.
A titolo esemplificativo, può ad esempio mutare la situazione lavorativa del coniuge avente diritto, o lo stesso potrebbe, in seguito al divorzio, aver contratto un nuovo matrimonio. Potrebbe anche essere intervenuta una successione, con relativo accrescimento del patrimonio.
Tutte queste vicende, se intervenute in un momento successivo all’iniziale individuazione dell’assegno di mantenimento, conferiscono la facoltà al coniuge obbligato di richiedere la revisione finalizzata alla riduzione, od addirittura alla revoca, dello stesso.
L’intervento dell’Investigatore Privato nella revisione dell’assegno di mantenimento: onere della prova
Rimane a carico del coniuge obbligato l’onere di provare i mutamenti economici e patrimoniali intervenuti nella vita del coniuge beneficiario. E ciò non sempre risulta essere agevole.
Per fare alcuni esempi, riuscire a provare da se una nuova situazione lavorativa del soggetto beneficiario dell’assegno, specie se condotta “in nero”, od una relazione sentimentale intervenuta che gli conferisca una nuova stabilità economica, è spesso un’impresa assai complicata.
A tal proposito, numerose sono le sentenze di riduzione od annullamento di assegni di mantenimento pronunciate dal giudice sulla scorta di rapporti redatti da un investigatore privato, corredati del materiale probatorio acquisito, che abbia attestato i mutamenti economici e patrimoniali intervenuti nella vita del beneficiario dell’assegno.
E’ il caso della recentissima sentenza n. 2806 del 19.04.2021 adottata dalla Corte d’Appello di Roma, la quale ha revocato l’assegno all’ex moglie proprio sulla scorta del materiale probatorio acquisito dall’investigatore privato incaricato dalla parte avversa, il quale è riuscito a provare le migliori condizioni economiche della beneficiaria, intervenute in un momento successivo all’iniziale assegnazione del mantenimento.